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Il CdM approva il Dlgs Qualifiche

Paolo Oreto, Lavori Pubblici, 24/10/2007

Il Consiglio dei Ministri riunito ieri 23 ottobre a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Romano Prodi ha approvato, su proposta del Ministro per le politiche europee, Emma Bonino, e del Ministro della giustizia, Clemente Mastella, il decreto legislativo recante "Recepimento della direttiva 2005/36/CE del parlamento europeo e del consiglio, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/100/CE del consiglio, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania e che integra la direttiva 2005/36/CE".

Il testo definitivo, portato al Consiglio dei Ministri di ieri dove è stato approvato ha già avuto numerose contestazioni, prime fra tutte quelle degli ordini professionali, pronti ad intraprendere azioni giudiziarie per contrastare il già più volte contestato eccesso di delega. Ma il Ministro per le politiche europee Emma Bonino ha dovuto superare anche le resistenze del Ministro della giustizia Clemente Mastella che si era più volte pronunciato in maniera critica sulla questione del riconoscimento delle associazioni.

L'articolato del decreto legislativo è composto da 61 articoli suddivisi nei seguenti quattro titoli:

  • Disposizioni generali
  • Libera prestazione di servizi
  • Libertà di stabilimento
  • Disposizioni finali
Per quanto concerme il riconoscimento delle associazioni, occorre fare riferimento al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo approvato dove, al fine della valutazione in ordine alla rappresentatività a livello nazionale delle professioni non regolamentate, viene precisato che si tiene conto:
  • della avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;
  • della adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro, la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce e dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità, la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi, la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
  • della tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
  • di un sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni;
  • della previsione dell'obbligo della formazione permanente;
  • della diffusione su tutto il territorio nazionale;
  • della mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.
Viene altresì precisato che le associazioni in possesso dei requisiti precedentemente indicati sono individuate, previo parer e del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le politiche europee e del Ministro competente per materia.

In particolare il decreto legislativo di recepimento, in linea con gli obiettivi della direttiva della Comunità economica europea, ha lo scopo di dare garanzia a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno stato membro di accedere alla stessa professione e di esercitarla in un altro stato membro con gli stessi diritti.

Ma siamo dell'avviso che le polemiche non sono finite e che, nei prossimi giorni, gli ordini professionali, dopo aver raggiunto il numero di firme necessarie per legittimare la proposta di legge popolare sulle professioni, cercheranno di delegittimare il decreto legislativo approvato iniziando azioni giudiziarie per eccesso di delega.



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