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Il 18 Febbraio del 1989 il Presidente della Repubblica promulga la Legge n. 56 sull'ordinamento della professione di Psicologo. La legge si compone di 36 articoli, dal n. 1 al n. 30 tesi a disciplinare l'ordinamento della professione a regime, dal n. 31 al n. 35 (norme transitorie) improntati alla prima istituzione dell'albo ed alla regolamentazione di chi, al momento dell'entrata in vigore della legge già svolgeva la professione o si stava preparando a svolgerla, e l'art. 36 concepito per dare copertura finanziaria alle spese derivanti dalla fase transitoria.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al comma 2 di detto articolo dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti ad un corso di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami, e che documentino altresì di avere svolto, per almeno un anno, attività che formi oggetto della professione di psicologo..
All'epoca l'art. 34 parve chiaro a tutti e non suscitò particolari commenti; si trattava in sostanza, dopo aver iscritto all'albo in sede di prima applicazione della legge i più noti professionisti già operanti con l'unica formalità di presentare una domanda (art. 32), dopo aver svolto una sessione speciale di esami di Stato per soli titoli per i colleghi un po' meno noti (art. 33), di regolarizzare anche la posizione di coloro che, seguendo le allora consuete procedure, avevano in corso una formazione che avrebbe poi consentito di esercitare.

Che erano insomma rimasti, all'entrata in vigore della legge, "a metà del guado". Prudenzialmente il legislatore riteneva di dover sottoporre costoro ad un effettivo accertamento delle capacità acquisite mediante esame di Stato per prove oltrechè per titoli. Nessun commentatore spese più di qualche parola sull'art. 34 anche perché a tutti pareva che il testo fosse semplice e chiaro.

Da quel momento si aprirono molti contenziosi avverso l'Università e il Ministero dell'Università (prima MURST, poi MIUR). Ripercorriamo insieme la cronologia degli avvenimenti dagli inizi degli anni '90 fino ad oggi. Anni che hanno visto il Mo.P.I. in prima linea nel difendere i diritti di quanti avevano i requisiti per poter usufruire di tale norma transitoria.

Per approfondire l'argomento puoi guardare all'interno della documentazione professionale.

 
Atti del primo convegno nazionale della Rete Nuove Dipendenze Patologiche

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